Statuto Associazione di Promozione Sociale Tara

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

Art. 1 – Denominazione

A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana, degli art. 36-37-38 del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) è costituita una associazione di promozione sociale libera, culturale, apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, salvo delibera d’assemblea che ne decida lo scioglimento, e senza scopo di lucro, denominata “TARA APS”

Art. 2 – Sede

  1. La sede legale dell’associazione è ubicata a Modena (MO) in via Irma Marchiani 3.
  2. Il cambio di sede all’interno del comune non comporta alcuna variazione né di statuto né di regolamento interno.
  3. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 3 – Scopo sociale

 L’associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall’oggetto sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività gratuita dei propri associati.

 Primario scopo sociale è l’elevazione del livello spirituale delle persone attraverso la realizzazione e il coordinamento di percorsi, esperienze, idee, progetti di promozione umana, ricerca etica, sociale, artistica e di sviluppo personale. In particolare l’associazione promuoverà l’evoluzione consapevole della persona attraverso il miglioramento del benessere psico-fisico, l’ampliamento della conoscenza e della consapevolezza attraverso tecniche psicofisiche e spirituali – varie forme di Yoga e altre discipline esoteriche – quali astrologia o terapie olistiche non convenzionali – fitoterapia, nutrizione, aromaterapia, massaggi, riflessologia, cromoterapia, pranoterapia, ayurveda, biodanza, musicoterapia.

 Art. 4 – Oggetto sociale

 Per il raggiungimento delle suddette finalità, l’associazione potrà:

  • istituire e/o gestire corsi di yoga e meditazione contenenti modalità di sviluppo personale e spirituale;
  • istituire e/o gestire corsi conoscitivi informali o a cura di professionisti abilitati e ogni altra attività in grado di migliorare le condizioni di salute psico-fisica e di crescita interiore dei soci;
  • organizzare seminari, laboratori, workshop e raduni atti a promuovere lo sviluppo armonioso della persona, in Italia e all’estero;
  • gestire e/o patrocinare mostre e/o spettacoli educativi e culturali;
  • tradurre e/o divulgare materiale ed informazioni; editare, anche in proprio, giornali, riviste e libri, istituire e/o gestire biblioteche;
  • sostenere la produzione di film artistici, documentari e quant’altro sia inerente la spiritualità;
  • organizzare escursioni e viaggi culturali finalizzati alla conoscenza diretta e all’approfondimento delle realtà da dove originano gli insegnamenti proposti nell’ambito associativo;
  • contribuire allo studio dei fenomeni appartenenti alle scienze di frontiera;
  • organizzare convegni o corsi di aggiornamento sia a livello nazionale che internazionale anche con il patrocinio di Enti Pubblici, e privati;
  • gestire ogni altra attività reputata idonea ed opportuna al conseguimento degli scopi associativi;
  • affiliarsi, collaborare, integrarsi con associazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità, e partecipare a consorzi per la realizzazione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale.

 L’Associazione offrirà a tutti gli associati punti d’incontro, di argomentazione, esperienze individuali e di gruppo, scambio di notizie e nozioni e quant’altro purché apolitiche e finalizzate solo allo sviluppo sociale, culturale e spirituale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

  • organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere;
  • esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l’autofinanziamento.

 L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 Art. 5 – Durata

L’associazione ha durata illimitata, salvo quanto stabilito dal presente statuto o dalle norme di legge.

 

TITOLO II – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
  2. beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
  3. eventuali fondi di riserva appositamente stanziati e costituiti con eccedenze di bilancio;
  4. eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari.
  5. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
  6. contributi associativi;
  7. eventuali proventi per prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;
  8. utile eventualmente derivante dalla gestione;
  9. ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo dell’associazione.
  10. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare e le finalità.
  11. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  12. Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e, qualora il volume d’affari lo richieda, il bilancio preventivo.
  2. Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.
  3. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. A tali documenti verrà data inoltre la pubblicità richiesta dalle norme vigenti.

 

TITOLO III – SOCI

Art. 8 – Requisiti dei soci

  1. Il numero dei soci è illimitato.
  2. All’Associazione possono aderire:
  • le persone fisiche che ne condividono lo scopo di cui all’art. 3 e che sono interessate alle attività di cui all’art. 4;
    • le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
  1. Tutti i soci, persone o enti, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  2. Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa in genere.
  3. Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.
  4. Chi intende essere ammesso all’Associazione quale socio, dovrà presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione una domanda scritta, nonché la dichiarazione di volersi attenere a quanto disposto dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale.
  6. La qualifica di socio viene acquisita all’atto della compilazione della domanda. L’eventuale successiva esclusione è riservata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
  7. I soci, all’atto dell’ammissione, sono tenuti a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e che ha validità da gennaio a dicembre dell’anno in cui viene pagata.
  8. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e ripudia discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
  2. per recesso del socio, esercitabile in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
  3. per esclusione in seguito alla violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, per la commissione di atti in violazione a norme di legge, di statuto, di regolamento o di deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo, o per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’associazione, sui suoi rappresentanti o soci. L’esclusione è deliberata dall’assemblea dei soci previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  4. per morte del socio o estinzione della persona giuridica o ente.
  5. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

  1. La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
  2. Hanno diritto di frequentare l’associazione per una sola volta e accompagnati da un socio coloro che desiderano aderire all’associazione e vogliono approfondire la conoscenza della stessa. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali. In particolari occasioni il Consiglio direttivo potrà decidere di consentire l’accesso ai soli soci dell’associazione.
  3. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
  • la partecipazione all’Assemblea dei soci;
  • l’accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l’Associazione, il diritto di esaminare i libri sociali;
  • il diritto di voto, ad eccezione dei soci che alla data della votazione sono minorenni;
  • il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
  1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi competenti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall’Associazione.
  2. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
  • versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
  • contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e sotto la direzione ed il coordinamento del Consiglio direttivo;
  • astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione o che possa gettare discredito sull’associazione, sui suoi rappresentanti o soci.

Art. 11 – Elettorato attivo e passivo

  1. Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa.
  2. Salvo la prima nomina in fase di costituzione dell’associazione, sono eleggibili alle cariche sociali e possono far parte dell’elettorato passivo tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno un anno purché:
  • abbiano raggiunto la maggiore età;
  • non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.
  1. Per l’anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di socio.
  2. In mancanza di un numero sufficiente di soci che abbiano maturato l’anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, sono ammessi in compensazione all’elettorato passivo i soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale.
  3. Possono far parte dell’elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

 

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. l’Assemblea dei soci;
  3. il Consiglio direttivo;
  4. il Presidente.

Art. 13 – Assemblea

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione della stessa. Ciascun socio ha diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 2532 comma 2 del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
  2. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, se necessario, del bilancio preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  3. Gli argomenti dell’ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio direttivo o da almeno dieci associati che faranno pervenire richiesta scritta in tal senso al Consiglio direttivo nel termine di tre giorni antecedenti la data di fissazione dell’Assemblea.
  4. La data e il luogo delle assemblee sono stabilite dal Consiglio direttivo.
  5. L’annuncio della convocazione dell’Assemblea dei soci è fatto, a cura del Consiglio direttivo, mediante avviso trasmesso a mezzo raccomandata o e-mail spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  6. L’avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente data, ora, luogo ed argomenti da trattare.
  7. In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti i consiglieri sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell’argomento.
  8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l’assemblea nomina un Presidente temporaneo.
  9. L’Assemblea si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile e sue eventuali modificazioni
  10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea; in caso di sua assenza, all’apertura della seduta l’assemblea provvederà ad eleggere un segretario temporaneo tra i soci presenti.
  11. E’ competenza dell’assemblea:
    1. La nomina/revoca dei membri del consiglio direttivo e dell’organo di controllo (laddove il parametro dimensionale lo richieda)
    2. La vigilanza sugli organi nominati
    3. Esclusione degli associati
    4. Regolamento dei lavori assembleari, se necessario
    5. scioglimento, trasformazione, scissione, fusione.

Art. 14 – Quorum costitutivi e deliberativi

  1. L’assemblea ordinaria dei soci delibera:
  2. sull’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio direttivo;
  3. sulla nomina ed il rinnovo delle cariche sociali;
  4. sull’approvazione e la modifica di regolamenti interni dell’Associazione;
  5. su tutto quant’altro le è attribuito per legge o per statuto.
  6. L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
  7. L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e può essere tenuta trascorsa un’ora da quella di prima convocazione.
  8. L’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti.
  9. L’assemblea straordinaria dei soci, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera:
  10. sullo scioglimento dell’Associazione;
  11. sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
  12. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
  13. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data della convocazione.
  14. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  15. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
  16. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
  17. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e delle stesse deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale nella bacheca della sede sociale.

Art. 15 – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 11 del presente statuto e che hanno manifestato la volontà di candidarsi. Prima dell’elezione, l’assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Il consiglio direttivo deve operare nel rispetto delle previsioni dell’art.26 Codice del Terzo Settore.
  2. I soci che intendono candidarsi devono presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l’affissione di una lista di persone eleggibili.

Hanno diritto di candidarsi a membro del consiglio direttivo soltanto gli associati che abbiano maturato almeno un anno di anzianità all’interno dell’associazione.

  1. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
  2. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
  3. Il Consiglio direttivo, all’atto dell’elezione, provvedere a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
  4. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
  5. In caso di morte o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. In caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti devono convocare senza indugio l’Assemblea dei soci per procedere a nuove nomine.
  6. Il Consiglio direttivo dirige l’attività associativa, amministra il patrimonio dell’Associazione e rende conto del proprio operato all’Assemblea dei soci. In particolare:
  • fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
  • stabilisce l’importo delle quote associative annuali alla prima riunione dell’anno;
  • delibera sull’ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione;
  • decide sull’attività e sulle iniziative dell’Associazione;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci;
  • stabilisce le modalità e le norme per la prestazione dei servizi agli associati;
  • procede alla nomina di eventuali dipendenti e impiegati dell’Associazione nonché regola l’attività di eventuali collaboratori o prestatori di lavoro occasionale;
  • redige i regolamenti interni che dovranno essere presentati all’Assemblea dei soci.
  1. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno una volta l’anno entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio per deliberare in ordine al bilancio preventivo, al rendiconto economico-finanziario ed all’ammontare della quota associativa.
  2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal soggetto con più anzianità in associazione.
  3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza dei componenti.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
  5. In caso di parità di voti si consulteranno i soci fondatori affinché diano una loro valutazione.
  6. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  7. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto.

Art. 16 – Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea.
  2. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
  3. Convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  4. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.
  5. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte, tuttavia possono essere rieletti. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o dell’assemblea ordinaria. In tal caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 17 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri sullo stato dei conti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico-finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite.
  2. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, avvalendosi anche di professionisti esterni, che deve essere approvato dall’assemblea ordinaria.
  3. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato, ma può essere rieletto.
  4. Può essere rimosso con decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell’assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 18 – Segretario

  1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo, collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’associazione e vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
  2. Il Segretario è il responsabile della tenuta di tutti i libri sociali; provvede ad aggiornarli, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni di cui l’associazione ha bisogno per lo svolgimento della propria attività.
  3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’associazione in qualunque momento venga richiesto.
  4. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell’assemblea ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Regolamento interno

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del Codice Civile e come indicato al punto 8 dell’art.14 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
  3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio della PA competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più altri ETS (individuati da Statuto, Assemblea, Organo di Amministrazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – Norme fiscali

  1. Ai fini dell’applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli enti di promozione sociale si prevede quanto segue:
  2. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  3. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  4. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  5. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e previste dalla legge;
  6. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  7. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  8. Qualsiasi deliberazione contraria a tali principi sarà nulla.

Art. 22 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
  2. Le clausole fiscali di cui all’articolo 21 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.